COLLABORATORE DOMESTICO: MANSIONI E RETRIBUZIONE
Collaboratore domestico: ecco le mansioni e la retribuzione spettante in base al livello di inquadramento contrattuale di colf, badanti così come baby sitter ed altri lavoratori in ambito familiare.
Il collaboratore domestico può rivestire diverse qualifiche ricomprese in livelli differenti dalla “A” alla “D” a seconda delle mansioni da svolgere, tenendo presente che appartiene ai livelli “Super” il personale dedicato all’assistenza delle persone.
Il livello di inquadramento condiziona anche la retribuzione riconosciuta, in base alle tabelle aggiornate annualmente dal Ministero del Lavoro.
Partiamo quindi da quelli che sono i livelli che bisognerà considerare in sede di stipula del contratto.
- Collaboratore domestico Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici quali: colf generico sprovvisto di esperienza professionale o comunque con esperienza non superiore a 12 mesi da inquadrarsi nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale al compimento dei 12 mesi di anzianità, addetto alle pulizie della casa, addetto alla lavanderia, aiuto cucina, stalliere, assistente ad animali domestici, addetto alle aree verdi, operaio comune di fatica.
- Collaboratore domestico Livello A Super
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla compagnia e le baby sitter.
- Collaboratore domestico Livello B
Appartengono a questo livello i seguenti profili: collaboratore generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stiratura, cameriere, giardiniere, autista, addetto al riassetto camere e prima colazione per ospiti del datore di lavoro, operaio qualificato.
- Collaboratore domestico Livello B super
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono le mansioni di assistente a persone autosufficienti di anziani o bambini in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
- Collaboratore domestico Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che operano con totale autonomia come ad esempio il cuoco.
- Collaboratore domestico Livello C Super
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che operano con totale autonomia e responsabilità a fianco di un soggetto non autosufficiente quali: assistente a persone non autosufficienti (personale non formato). Si considera soggetto non autosufficiente colui che non è in grado di svolgere le primarie attività relative alla cura della propria persona.
- Collaboratore domestico Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità e autonomia decisionale quali: amministratore dei beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere e istitutore.
- Collaboratore domestico Livello D Super
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, con esperienza, affiancano persone non autosufficienti con il profilo di assistente a persone non autosufficienti (personale formato) e/o direttore di casa che coordina le esigenze connesse all’andamento della casa.
COLLABORATORE DOMESTICO: PERIODO DI PROVA
In riferimento a tutti i livelli è possibile prevedere un periodo di prova durante il quale il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ambo le parti senza obbligo di preavviso. I termini sono così stabiliti:
- 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super;
- 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati nei livelli da A a C.
COLLABORATORE DOMESTICO: LA RETRIBUZIONE
La retribuzione può essere concordata dalle parti nel rispetto del minimo contrattuale determinato annualmente sulla base della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT.
Nei casi di convivenza deve essere considerato anche il valore convenzionali del vitto e dell’alloggio che il datore di lavoro assicura al lavoratore.
Ad oggi, per la rilevazione dei minimi contrattuali, si fa riferimento all’accordo siglato lo scorso 15 gennaio 2019, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo del lavoro domestico.
L’anzianità di servizio presso la stessa famiglia è valorizzata attraverso la concessione di 7 scatti di anzianità biennali da quantificarsi attraverso un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
VITTO E ALLOGGIO DEL COLLABORATORE DOMESTICO
È importante ricordare che nel calcolo degli istituti contrattuali spettanti al personale convivente deve essere conteggiato, oltre alla retribuzione minima prevista per ogni categoria ed eventuale super minimo assorbibile o meno da futuri aumenti, anche il valore del vitto e dell’alloggio concessi giornalmente.
Tali valori, infatti, assumono rilevanza nel calcolo della retribuzione dovuta in relazione al periodo feriale, alla tredicesima e al Trattamento di Fine Rapporto, trattandosi di “retribuzione in natura”che accresce il valore di quanto pattuito in danaro.
I valori stabiliti per l’anno 2019 sono i seguenti:
Colazione e/o pranzo | Cena | Alloggio | Totale giornaliero | Totale mensile |
€ 1,96 | € 1.96 | € 7,69 | € 5,61 | € 168,30 |
ESEMPIO DI COMPUTO DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO
Nel caso di lavoratore inquadrato al livello D Super quale assistente a persone non autosufficiente con una retribuzione concordata di euro 1.500 mensili, l’importo della tredicesima spettante dovrà tenere conto del compenso sostitutivo di vitto e alloggio e quindi essere pari a euro 1.668,30 (1.500 + 168,30 che equivale al valore giornaliero di due pasti e un alloggio moltiplicato per 30 giorni medi in un mese).
La stessa valutazione dovrà essere fatta relativamente al periodo in cui l’assistente è in ferie e nel calcolo del TFR.
All’atto della corresponsione della retribuzione il datore di lavoro consegna al lavoratore un prospetto di paga contenente i dati relativi alla retribuzione concordata, scatti di anzianità se maturati; compensi per le ore straordinarie prestate e per festività, nonché le trattenute per oneri previdenziali.
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