ASSEGNO DI MATERNITA’ 2019 PER DONNE DISOCCUPATE E CASALINGHE SENZA INDENNITA’ NASPI
A CHI SPETTA L’ASSEGNO DI MATERNITA’
L’assegno, erogato dal Comune, spetta alle donne per ogni figlio nato:
- Che ricevono un assegno di importo inferiore a € 1731,95, in tal caso spetta la differenza tra quello ricevuto e il nuovo importo 2019;
- Che non hanno alcun sostegno economico o indennità da parte dello Stato;
La somma di € 1731,95 (l’assegno mensile spettante è di € 346,39, che per cinque mesi ammonta a € 1731,95) sarà assegnata alla casalinga che partorirà il figlio nel 2019 a condizione che non superi i limiti previsti dall’ISEE 2019. Nel caso di adozione o affidamento int/le, il minore non deve aver superato 18 anni di età.
REQUISITI
Si ha diritto all’assegno se si posseggono i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana,
- Cittadinanza comunitaria,
- Cittadina straniera titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.
Come precedentemente accennato, il nucleo della mamma, alla data della nascita del bimbo deve avere un indicatore ISEE 2019 inferiore a 17.330,01€.
COME RICHIEDERLO
L’Assegno di maternità non è erogato automaticamente, va quindi presentata la relativa domanda al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bimbo. Nel caso di adozione o affidamento, la domanda va presentata nello stesso modo entro il termine di sei mesi dall’ingresso nella nuova famiglia del minore.
Prima di presentare la domanda occorre verificare l’esistenza dei requisiti e i parametri ISEE 2019 la cui sussistenza permette di inoltrare la domanda al protocollo del Comune di residenza, attraverso un CAF.
Alla domanda bisogna allegare:
- Il modulo debitamente compilato e scaricabile dal sito del Comune di residenza,
- Il certificato di nascita del bebè, rilasciato dal Comune di residenza del bambino o bambina,
- Lo stato occupazionale, DID, rilasciato telematicamente dall’Agenzia del lavoro del governo ANPAL o dal centro per l’Impiego,
- L’attestazione ISEE 2019 e la dichiarazione sostitutiva unica, DSU, firmata in originale,
- La copia della tessera sanitaria del figlio o figlia,
- Il documento di identità della mamma o il permesso di soggiorno di lungo periodo CE per le donne straniere in corso di validità,
- L’attestazione della Banca o della Posta dove sarà accreditato l’assegno di maternità.
Presentata la domanda, sarà lo stesso Comune di residenza a istruire la pratica e ad autorizzare il pagamento dell’Assegno. Successivamente sarà l’Inps a provvedere, entro 45 giorni dall’autorizzazione del Comune, al pagamento in un’unica soluzione di € 1731,95 per l’anno 2019. Nella maggior parte dei casi però, i pagamenti avvengono dopo 120 giorni dalla presentazione della domanda.
L’assegno di maternità non fa reddito, quindi non si riceverà nessuna certificazione dei redditi da parte dell’Inps.
La domanda e il relativo stato di pagamento può essere controllata accedendo al fascicolo previdenziale del cittadino sul sito Inps tramite il PIN dispositivo.
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